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STATUTO ASSOCIAZIONE

Articolo 1 – Denominazione

Articolo 2 – Sede

Articolo 3 - Scopo dell'associazione

Articolo 4 – Durata

Articolo 5 - Risorse economiche

SOCI

Articolo 6 – Iscrizione

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

Articolo 8 - Perdita della qualità di socio

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

ASSEMBLEA

Articolo 10 - Composizione

Articolo 11 – Competenza

Articolo 12 – Convocazione

Articolo 13 - Costituzione e deliberazioni

Articolo 14 - Svolgimento e verbalizzazione

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Articolo 15 - Nomina e composizione

Articolo 16 – Competenza

Articolo 17 - Convocazione e deliberazioni

Articolo 18 - Il Presidente

Articolo 19 - Il Vice Presidente

Articolo 20 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

Articolo 21 - Il Tesoriere

Articolo 22 - Il Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 23 - Il Collegio dei Probiviri

Articolo 24 - Libri dell'Associazione

CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 25 - Nomina e composizione

Articolo 26 – Competenze

Articolo 27 - Convocazione e delibere

Articolo 28 - Il Coordinatore Regionale

Articolo 29 - Il Vice Coordinatore Regionale

Articolo 30 - Il Segretario del Consiglio Regionale

Articolo 31 - La sede regionale

Articolo 32 - La sede cittadina

Articolo 33 - Il Direttore della sede cittadina

 

COMUNICAZIONE

Articolo 34 - Sito internet

Articolo 35 - Pagine Social

BILANCIO

Articolo 36 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

Articolo 37 - Avanzi di gestione

Articolo 38 – Scioglimento

Articolo 39 – Clausola Compromissoria

Articolo 40 - Legge applicabile

SOSTENIBILITÀ

Articolo 41 - Trasferimento Conoscenze tra Soci

Articolo 42 - Trasferimento Conoscenze tra Sedi Regionali

SOCI
ASSEMBLEA
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
COSIGLIO REGIONALE
COMUNICAZIONE
BILANCIO
SOSTENIBILITA'

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Una Quantum Inc.


Articolo 1 - Denominazione
Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Una Quantum inc - APS”, di seguito detta “Associazione”.
L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione adotta la qualifica e l’acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.


Articolo 2 - Sede
L'Associazione ha sede presso il Comune di Rimini (RN) in Via San Lorenzo a Monte, 7. Potranno essere istituite sedi secondarie e succursali. La variazione della sede non rappresenta modifica del presente statuto. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.


Articolo 3 - Scopo dell'associazione
L'Associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro neanche in forma indiretta. L'Associazione ha lo scopo di:
● favorire lo sviluppo e la diffusione di software e hardware
● la gestione e la valorizzazione dei Beni Culturali.
● promuovere la conoscenza delle nuove tecnologie nel mondo dei BBCC.
Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione potrà:
● promuovere i contatti all'interno della comunità di utenti e sviluppatori di altri software legati all'ambito dei Beni Culturali.
● favorire l'interscambio di idee e di formati tra enti pubblici e privati che si occupano di Beni Culturali.
● promuovere le relazioni con altre Associazioni Nazionali ed Internazionali e con Enti Pubblici e Privati finalizzate alla realizzazione di iniziative in armonia con gli scopi previsti dal presente Statuto.
● Promozione di concorsi di idee legate alle innovazioni tecnologiche nel campo dei Beni Culturali.
L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.


Articolo 4 - Durata
La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.


Articolo 5 - Risorse economiche
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
1. quote annuali e contributi straordinari degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
7. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.


SOCI
Articolo 6 – Iscrizione
1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
● condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
● accettare lo Statuto e il Regolamento interno;
● prestare la propria opera, le loro competenze e conoscenze per sostenere l'attività dell'Associazione.
2. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione in base alla modulistica predisposta dall'Associazione nella quale verranno richiesti:
● nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e quant'altro eventualmente necessario in base a disposizioni normative specifiche;
● dichiarazione di accettazione dello Statuto ed impegno ad attenersi alle clausole ivi contenute nonché alle deliberazioni degli organi sociali.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
4. Sono associati coloro i quali verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione stabilita dallo stesso.
5. E' facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto al tesseramento per fini adatti agli scopi associativi.
6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
7. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di
morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.
8. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione può assumere, previa delibera del Consiglio Direttivo e firma del Presidente in caso di necessità, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
9. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
10. La quota di tesseramento dei “Soci Junior” è stabilita a 10 (dieci) Euro
11. La quota di tesseramento dei “Soci Ordinari” è stabilita a 60 (sessanta) Euro.
12. La quota di tesseramento dei “Soci Corporate” è stabilita a 600 (seicento) Euro.


Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci
1. Per i Soci Junior l’adesione all’associazione comporta la copertura assicurativa durante le manifestazioni organizzate durante l’anno solare 1 Gennaio-31 Dicembre.
2. Per i Soci Ordinari l'adesione all'Associazione comporta per l'associato, in regola con il versamento delle quote associative, il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi durante l’anno solare 1 Gennaio - 31 Dicembre.
3. Il Socio Corporate ha un regime associativo con gli stessi identici obblighi e diritti dei soci ordinari, può far accedere ai servizi di diffusione delle nuove tecnologie opensource fino a 10 (dieci) propri operatori i quali saranno a tutti gli effetti associati per garantire la copertura assicurativa durante l’espletamento dei corsi o delle attività formative 1 Gennaio - 31 dicembre.
4. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e le circostanze di cui al successivo articolo 8.
5. Il Socio è tenuto a:
● corrispondere la quota di iscrizione annuale e le eventuali quote suppletive nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
● all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
6. I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali gratuitamente, di servirsi delle strutture gestite dall'Associazione negli orari stabiliti o previo appuntamento, di organizzarvi riunioni, conferenze e assemblee, di partecipare alle attività culturali, formative, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e di proporre nuovi soci.
7. L'uso del logo e del nome dell'Associazione, da parte del singolo associato o di soggetti terzi, devono essere richiesti preventivamente al Segretario dell’Assemblea Nazionale dei Soci tramite presentazione di progetto che, a sua volta deve essere approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo.


Articolo 8 - Perdita della qualità di socio
1. La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni volontarie, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.
2. Le dimissioni vanno comunicate all'Associazione ed hanno efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere.
3. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale o di ingresso.
4. I soci oggetto del provvedimento di perdita dello status di socio devono ricorrere contro il provvedimento, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, nella successiva seduta, si pronuncerà in modo definitivo.


Articolo 9 - Organi dell'Associazione
● Sono organi dell'Associazione:
1. L'Assemblea Nazionale dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo
4. Il Collegio dei Revisore dei Conti (assemblea dei Coordinatori Regionali).
5. Il Coordinatore Regionale
6. Il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.


ASSEMBLEA
Articolo 10 - Composizione

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo deliberativo dell'associazione.
2. Le Assemblee Regionali sono l’organo decisionale territoriale
3. All'Assemblea Nazionale e alle assemblee regionali hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
4. L'Assemblea Nazionale rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci.
5. L’Assemblea Regionale rappresenta la riunione territoriale dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, devono essere approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.


Articolo 11 - Competenza
L'Assemblea Nazionale delibera:
● Sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto
● Sull'eventuale scioglimento dell'Associazione
● Sulla nomina dei Coordinatori Regionali o di eventuali Soci Onorari
● Sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo Nazionale dell'associazione
● Sulla nomina del Consiglio Direttivo
● Sulla nomina del Presidente del Consiglio Direttivo
● Sulla conferma della nomina dei Coordinatore Regionali
L'Assemblea Regionale delibera:
● Sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo delle sezioni regionali, da inviare alla Presidenza del Consiglio Direttivo dell’Associazione entro il 15 Dicembre di ogni anno.
● Sulla nomina del coordinatore Regionale
● Sulla nomina del segretario Regionale
● Sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
● Sull'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'associazione.


Articolo 12 - Convocazione
1. L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
2. Le Assemblee Nazionali sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca social dell'Associazione e/o in forma scritta (lettera ordinaria o lettera raccomandata o e-mail o altro mezzo che il
Consiglio Direttivo riterrà opportuno) indirizzata a ciascun associato risultante dal Registro degli Aderenti, spedita almeno sette giorni prima dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).
3. L'Assemblea Nazionale si riunisce in Italia anche in un luogo diverso dalla sede sociale. L'assemblea dei soci può autorizzare lo svolgimento della stessa al di fuori del territorio Italiano nel perseguimento degli obiettivi ed interessi dell'associazione.
4. Le Assemblee Regionali sono convocate dal Coordinatore Regionale o dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca sociale dell'Associazione e/o in forma scritta (lettera ordinaria o lettera raccomandata o e-mail o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno) indirizzata a ciascun associato risultante dal Registro degli Aderenti, spedita almeno sette giorni prima dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).
5. L'Assemblea Regionale si riunisce nella Regione di appartenenza, può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale. Il Consiglio Direttivo può autorizzare lo svolgimento della stessa al di fuori del territorio regionale e Italiano nel perseguimento degli obiettivi ed interessi dell'associazione.


Articolo 13 - Costituzione e deliberazioni
1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 c.c.
2. L'assemblea Nazionale sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento.
3. L'Assemblea Regionale sarà regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti; le votazioni avvengono secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2352 c.c.
5. L'Assemblea Nazionale e Regionale, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione o della sezione regionale e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.


Articolo 14 - Svolgimento e verbalizzazione
1. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.
3. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.
4. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche la votazione avviene a scrutinio palese.


CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Articolo 15 - Nomina e composizione
1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno quattro consiglieri fino ad un
massimo di sei, di cui due eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci.
2. Il Consiglio Direttivo è composto in maniera stabile dai quattro Soci Fondatori a meno di accettate dimissioni.
3. I Soci Fondatori rimangono in carica nel Consiglio Direttivo a vita a meno di dimissioni e hanno il compito di mantenere l’indirizzo e lo spirito di nascita dell’Associazione.
4. I Soci Fondatori possono dimettersi dal Consiglio Direttivo solo dopo aver nominato all’interno dell’Associazione un Socio Storico, (con almeno 5 anni continuativi di tesseramento) in propria sostituzione. Il Socio Storico scelto entra a far parte dei soci fondatori.
5. Il Consiglio rimane in carica per tre anni ed i singoli membri del consiglio, ad esclusione del Presidente, sono rieleggibili. La sola carica di presidente può essere ricoperta al massimo per due mandati consecutivi dalla stessa persona.
6. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
7. Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno nella prima seduta, un Presidente (qualora non sia già stato eletto dall'assemblea), un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio Direttivo può delegare particolari attribuzioni del Presidente, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri in caso di grave necessità previo consenso del Vicepresidente e del Tesoriere, in caso di atto e/o convenzione stipulata all’estero.


Articolo 16 - Competenza
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione Nazionale e Regionale. In particolare il Consiglio:
1. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
2. nomina al suo interno il Presidente (qualora non sia già stato eletto dall'assemblea), il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere;
3. decide sugli investimenti patrimoniali;
4. stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
5. delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
6. decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
7. approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
8. delibera l'eventuale assunzione di personale dipendente, solo in casi di eccezionale necessità ed emana ogni provvedimento riguardante tale personale;
9. conferisce e revoca incarichi speciali;
10. compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
11. istituisce sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.


Articolo 17 - Convocazione e deliberazioni
1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno ½ (un mezzo) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è
presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.


Articolo 18 - Il Presidente
1. Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.
2. Deve apporre firma su ogni progetto presentato dall’associazione, su ogni convenzione, e su ogni atto con responsabilità civile e penale.
3. Il Presidente dura in carica tre anni ed è eleggibile a quella carica per non più di due volte consecutive. Dopo un periodo di interruzione è nuovamente eleggibile.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
5. Firma la nomina dei Coordinatori Regionali.
6. Revoca la nomina dei Coordinatori Regionali
7. Riceve dai Coordinatori Regionali la richiesta a stipulare progetti, convenzioni, bandi di gara e firma nel periodo più breve possibile in base alla scadenza dei medesimi, riservandosi la possibilità di non apporre la firma e di valutare per il bene dell'associazione la partecipazione.
8. Riceve dai Coordinatori Regionali la richiesta dell’apertura delle sedi cittadine e presiede l’assemblea di apertura delle stesse.
9. Il Presidente del Consiglio direttivo Nazionale può disporre circa l’utilizzo per fini statuari dei depositi regionali e sul deposito di tesseramento delle singole città di cui può disporre in caso di necessità e solo dopo aver fatto richiesta scritta inderogabile una settimana prima del prelievo il quale può decidere di avallare delle richieste del Coordinatore generale.


Articolo 19 - Il Vice Presidente
1. Il Vice Presidente dopo aver ottenuto la delega, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni o sia assente. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.


Articolo 20 - Il Segretario del Consiglio Direttivo
1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.


Articolo 21 - Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili - anche con l'ausilio di consulenti - effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.


Articolo 22 - Il Collegio dei Revisori dei conti
Il controllo amministrativo e contabile sull’attività di gestione è affidato al collegio dei revisori dei conti composto da un membro del Consiglio direttivo, il Tesoriere Nazionale, e dai Coordinatori Regionali.
Il collegio dei revisori:
● verifica il bilancio annuale redigendo apposita relazione indirizzata al consiglio direttivo.
● verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell’Associazione;
I revisori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea.
I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio, possono partecipare in forma telematica tramite videoconferenza.
Il collegio dei revisori controlla la gestione finanziaria dell’associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa e banca, esprime il suo parere sui bilanci dell’Associazione.


Articolo 23 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea Nazionale di cui un membro assume a maggioranza la carica di Presidente. ● · I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. ● · Il Collegio dei Probiviri, oltre ad avere le funzioni di carattere disciplinare stabilite dal Regolamento, decide sulle controversie fra gli organi dell’Associazione e si pronuncia, insindacabilmente, sull’interpretazione dello Statuto e del Regolamento e sulla conformità degli Statuti dei Gruppi associati allo Statuto nazionale. ● · La carica di componente del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con le altre cariche nazionali.


Articolo 24 - Libri dell'Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:
● libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
● libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
● libro degli aderenti all'Associazione.


CONSIGLIO REGIONALE
Articolo 25 - Nomina e composizione
1. Il Consiglio Regionale Una Quantum inc. è composto dal Coordinatore Regionale più le figure da lui nominate per il supporto all’attività (Art. 28 c. 5), di cui il Coordinatore deve possedere almeno 2 anni continuativi di tesseramento nel caso dell’istituzione di una nuova sede Regionale, tutti i membri del Consiglio Regionale possono essere anche Neo-Tesserati.
2. Il Consiglio Regionale rimane in carica per tre anni ed i singoli membri del consiglio, ad esclusione del Coordinatore, sono sempre rieleggibili. La sola carica di Coordinatore può essere ricoperta al massimo per due mandati consecutivi dalla stessa persona.
3. In caso di dimissioni o decesso di un membro, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o di indisponibilità dello stesso, sarà un’assemblea Regionale, appositamente convocata, a deliberare la nomina del nuovo consigliere fino alla naturale scadenza del consiglio direttivo.
4. Il Vice Coordinatore, finchè la sezione regionale non raggiunge i primi 10 iscritti e durante la prima fase di formazione della sezione stessa la carica di vice coordinatore regionale sarà associata alla carica di Segretario Regionale.
5. Tutte queste cariche possono essere supplite in caso di fondazione o chiusura di una sezione regionale, in caso di necessità e/o in normale amministrazione dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale.


Articolo 26 - Competenze
Il Consiglio Regionale Una Quantum inc.:
1. riceve le direttive nazionali per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
2. decide sugli investimenti gestionali della Regione;
3. stabilisce come effettuare le attività e le iniziative dell'associazione;
4. approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare al Collegio dei Revisori dei Conti, corredandoli di idonee relazioni;
5. stabilisce il luogo della sede regionale, della quale è patrimonialmente, civilmente e penalmente responsabile il Coordinatore Regionale.


Articolo 27 - Convocazione e delibere


1. Il Consiglio Regionale Una Quantum inc. si riunisce tutte le volte che il Coordinatore Regionale lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni anno prima del 15 Dicembre dell’anno corrente.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Regionale riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Per la validità delle delibere, occorre la presenza effettiva di almeno ½ (un mezzo) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Coordinatore Regionale, ed in sua assenza, qualora nominato, dal Vice Coordinatore.


Articolo 28 - Il Coordinatore Regionale
1. Il Presidente del Consiglio Direttivo firma la nomina del Coordinatore Regionale il quale inizia il proprio incarico dal momento della firma.
2. Il Coordinatore Regionale presiede l’assemblea Regionale dei soci.
3. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è eleggibile a quella carica per non più di due volte consecutive. Dopo un periodo di interruzione è nuovamente eleggibile.
4. Il Coordinatore convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Regionale (composto da Vice-Coordinatore e Segretario qualora nominati), ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
5. Ha facoltà di scegliere, qualora se ne presenti la necessità, delle figure di supporto alla sua attività, partendo dal Vice Coordinatore, fino al numero da Lui ritenuto idoneo.
6. Deve presentare ogni progetto presentato dall’associazione, ogni convenzione, e ogni atto con responsabilità civile e penale alla firma del Presidente del Consiglio Direttivo, pena il decadimento della nomina di Coordinatore.
7. Ha l’obbligo di presentare il Segretario e il Vice Coordinatore Regionale al Consiglio Direttivo tramite breve relazione scritta entro una settimana dalla nomina.
8. Ha presso il suo ufficio anche la contabilità regionale.
9. Apre il Conto associativo regionale (possibilmente su conto online) in firma con il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale pena l’esclusione dalla carica.
10. Ha la responsabilità dell’esecuzione dei progetti, dei bandi pubblici, degli incarichi di gestioni affidatigli dal Consiglio Direttivo Nazionale.
11. Ha l’obbligo di presentare e spiegare via cartacea o per mezzo di e-mail al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, progetti, bandi pubblici, gare di gestione comunicando chiaramente fini, indirizzi, scelte del concorso.
12. Incamera tesseramenti e li riversa nel conto e ne dispone l’utilizzo in maniera chiara e idonea in base alle esigenze della propria sezione, svolge la sua attività a titolo gratuito, ha diritto a rimborso spese qualora richiesto per gli spostamenti obbligatori richiesti dal consiglio Direttivo.
13. Dispone totalmente del budget raccolto dalla propria sede di riferimento sul quale alcun altro organo Nazionale può avanzare pretesa di spesa senza il consenso e la richiesta del Presidente del Consiglio del Direttivo Nazionale o del Tesoriere che ne fa espressamente le veci.
14. Il Coordinatore regionale riceve le richieste di aprire sezioni nelle cittadine della propria regione, ne dispone e ne lavora all'apertura.
15. Il Coordinatore Regionale nomina direttamente il Direttore della sede cittadina dopo essersi consultato con il Presidente dell’Associazione.
16. Il Coordinatore Regionale dispone le richieste di spesa delle singole sedi cittadine in base al budget da esse versato nelle casse regionali.
17. Può richiedere un prelievo dal budget cittadino solo su richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo e
giustificata in base ai fini associativi, il quale può accordare o rifiutare la richiesta in maniera inderogabile.


Articolo 29 - Il Vice Coordinatore Regionale
Il Vice Coordinatore sostituisce il Coordinatore in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Direttore per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.


Articolo 30 - Il Segretario del Consiglio Regionale
1. Il Segretario Regionale ha l’obbligo di riversare in maniera ordinata e chiara, in modalità cartacea o digitale l’elenco regionale dei soci all’interno dell’elenco nazionale, con numero tessera segnato nel seguente modalità univoca (“Regione_n°_anno”, esempio “EmiliaRomagna_1_2019”).
2. Il Segretario Regionale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea Regionale e coadiuva il Coordinatore del Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Sede Regionale.
3. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee del Consiglio Regionale nonché del libro Soci.


Articolo 31 - La sede regionale
La sede regionale avrà come nome il nome dell’Associazione seguito dal nome del capoluogo regionale, la sede regionale dovrà essere istituita in convenzione con terze parti (musei, biblioteche, altre associazioni, coworking, università) o comunque obbligatoriamente in maniera sostenibile per i conti dell’associazione e approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale in sedi private (es. Una Quantum Roma, Una Quantum Bologna, Una Quantum Firenze).
Le città capoluogo possono avere più sedi nella stessa città ma la prima sede aperta rimane il luogo di rappresentanza regionale a meno che il Consiglio Regionale non disponga circa lo spostamento della propria Sede previa approvazione del Consiglio Direttivo.


Articolo 32 - La sede cittadina
La sede cittadina disposta dal Coordinatore Regionale e Approvata dal Presidente dell’Associazione avrà come nome il nome dell’Associazione seguito dal nome della città in cui la sede è inserita, la sede cittadina dovrà essere istituita in convenzione con terze parti (musei, biblioteche, altre associazioni, coworking, università) o comunque obbligatoriamente in maniera sostenibile per i conti dell’associazione e approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale in sedi private (es. Una Quantum Salerno, Una Quantum Guidonia Montecelio, Una Quantum Terni).
Le città possono avere più sedi nella stessa città, tuttavia la prima sede aperta rimane il luogo di rappresentanza cittadina a meno che il Consiglio Regionale non disponga circa lo spostamento della propria rappresentanza in città previa Comunicazione al Consiglio Direttivo.


Articolo 33 - Il Direttore della sede cittadina
1. Il Direttore della sede cittadina è responsabile patrimoniale, civile e penale della sede da sé diretta.
2. Ha una carica triennale rinnovabile tramite voto delle assemblee cittadine
3. Ha l’obbligo di indire un’assemblea cittadina dei propri soci ogni anno comunicando la data ai membri del
consiglio Regionale almeno una settimana prima dalla data assembleare.
4. Presiede l’assemblea cittadina dei soci i quali ogni tre anni per votazione diretta nominano il direttore cittadino.
5. Coordina e gestisce le attività della propria sede seguendo le direttive nazionali e le direttive regionali.
6. Ha l’obbligo di presentare ogni bando di gara, concorso, progetto alla Presidenza del Coordinamento Nazionale
7. Ha l’obbligo di presentare ogni iniziativa onerosa al Coordinatore Regionale di Riferimento.
8. Raccoglie i tesseramenti e ne deposita l’intero importo nella propria sede regionale di riferimento.
9. Ha l’obbligo di rendicontare entrate ed uscite della propria sede.
10. Ha l’obbligo di trasmettere i nominativi dei propri tesserati al Coordinatore Regionale il quale dispone totalmente del budget raccolto dalla propria sede di riferimento, sul quale alcun altro organo Regionale o Nazionale può avanzare pretesa di spesa senza il consenso e la richiesta del Presidente del Consiglio del Direttivo Nazionale o del Tesoriere che ne fa espressamente le veci.
11. Sul deposito di tesseramento delle singole città può disporre in caso di necessità e solo dopo aver fatto richiesta scritta una settimana prima del prelievo unicamente il Presidente del Consiglio direttivo Nazionale il quale può anche decidere di avallare delle richieste di prelievo da parte del Coordinatore Regionale.


COMUNICAZIONE
Articolo 34 - Sito internet
L’Associazione ha un unico sito internet, dentro al quale ogni sede regionale ha diritto a uno spazio proprio, all’interno di ogni pagina regionale dovranno essere presenti i riferimenti di ogni sede cittadina. Per alcun motivo i Coordinatori Regionali possono duplicare il Sito Nazionale ma hanno diritto alla personalizzazione della propria pagina all’interno del sito Nazionale.
Articolo 35 - Pagine Social
L’Associazione ha facoltà di creare, previa delibera del Consiglio Direttivo, un account presso un Social Network, e delegare uno o più Soci alla sua gestione. Il Consiglio Direttivo in carica, i Soci Fondatori, i Coordinatori Regionali e i Direttori Cittadini saranno chiamati a diventare editor, a condividere i propri eventi e ad invitare i tesserati della propria regione o città a mettere LIKE ed essere aggiunti e creare contenuti purché in linea con gli scopi statutari dell’Associazione.
Per quanto riguarda Facebook possono essere creati liberamente gruppi e pagine esterne riguardanti specifiche attività, progetti o specifiche sezioni regionali o cittadine, ricorrenti appuntamenti e feste, gruppi gestionali di strutture e immobili. Le pagine devono essere chiaramente collegate all’associazione Una Quantum inc. con l’inserimento in posizione preminente del logo associativo. Il Consiglio Direttivo Nazionale deve tuttavia disporre di ogni accesso e può attraverso il Presidente disporre la chiusura dei suddetti gruppi in maniera inderogabile appellandosi ad ogni strumento legale a sua disposizione.


BILANCIO
Articolo 36 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali
1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno
2. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2015
3. Entro il 31 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'esercizio in corso da sottoporre all'Assemblea che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea Nazionale.
4. I bilanci devono essere esposti presso la sede Nazionale dell'Associazione oppure devono essere esposti nella Bacheca social ed inviati con e-mail o con altri mezzi ritenuti idonei ai soci, 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.


Articolo 37 - Avanzi di gestione
1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, anche l’anno successivo da quello del bilancio corrente.


Articolo 38 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con le maggioranze di cui all'art. 13 comma 5; se necessario, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio a fini di pubblica utilità ad altra associazione che per legge, statuto o regolamento perseguano finalità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo 39 – Clausola Compromissoria
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l’associazione, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Rimini, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l’Associazione.
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti, salve le impugnazioni non rinunciabili per legge.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da consiglieri e liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.


Articolo 40 - Legge applicabile
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni legislative, nazionali e regionali, vigenti in materia.


SOSTENIBILITÀ
Articolo 41 - Trasferimento Conoscenze tra Soci
1. Si raccomanda ad ogni socio storico di individuare nuove figure tra i soci giovani a cui passare il testimone circa le attività consolidate dal socio storico stesso.
2. Per attività consolidate si intendono corsi di formazione o attività amministrative.
3. Scopo di questa raccomandazione è assicurare la continuità di tali attività indipendentemente dalla diretta presenza del socio storico.
4. Il socio storico potrà attuare tale trasferimento di conoscenze mediante la scrittura di guide o manuali testuali o video congiuntamente con il socio giovane.
5. Il socio storico rimane a disposizione del socio giovane come garante e supporto per il corretto svolgimento delle attività anche in termini di ricerca e sviluppo delle stesse.


Articolo 42 - Trasferimento Conoscenze tra Sedi Regionali
1. Si fa raccomandazione di assicurare il trasferimento delle conoscenze tra sedi regionali.
2. Scopo della prassi è contribuire ad una crescita unitaria di tutte le sedi regionali con l’obiettivo di rendere tali sedi indipendenti in merito a tali attività.
3. I soci delle sedi regionali competenti in tali attività sono invitati a condividere tramite materiale digitale tali conoscenze e programmare giornate di formazione di persona o in forma remota presso le sedi regionali.

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